Cosa significa split payment o scissione dei pagamenti?

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La legge di stabilità 2015 (L.190/2014), tra le altre novità ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione IVA: lo split payment.

Lo split payment si applica ai rapporti di compravendita di beni e servizi tra imprese e enti pubblici.

Questa nuova modalità di liquidazione iva, come dice il nome stesso (split payment, letteralmente “pagamento diviso”) permette che sotto determinate condizioni sia direttamente l’ente pubblico a versare l’IVA allo Stato.

Il riferimento di legge fondamentale per l’applicazione dello split payment è contenuto all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”. L’applicazione dello split payment è per il momento relegata al triennio 2015-2017 secondo quanto definito dal Consiglio UE.

Se si usufruisce di split payment l’operazione viene di fatto finanziariamente separata in due momenti:

  • In un primo momento la PA versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato
  • Successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato.

La legge, all’interno dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, prevede alcuni soggetti che sono obbligati all’utilizzo della nuova procedura. Questi sono:

  • lo Stato;
  • gli organi statali anorchè dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi formati da enti pubblici, coem da articolo 31 D.Lgs. 267/2000;
  • le Camere di Commercio per l’Industria e l’Artigianato;
  • gli istituti universitari;
  • le ASL (Aziende Sanitarie Locali);
  • gli enti ospedalieri;
  • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment inoltre non si applica a:

  • operazioni soggette a regimi speciali che non comportano l’indicazione dell’IVA in fattura;
  • le cessioni di beni/prestazioni di servizi per i quali i cessionari/committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Il legislatore ha quindi dato una “priorità” tra reverse charge e split payment. Qualora ci siano le condizioni per applicare l’uno o l’altro meccanismo, dovrà essere utilizzato il reverse charge.

La legge definisce anche quali siano i soggetti esclusi dal meccanismo di split payment. Sono esclusi:

  • gli enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • gli enti pubblici economici;
  • gli ordini professionali;
  • gli enti e gli istituti di ricerca;
  • le agenzie fiscali;
  • le autorità amministrative indipendenti e le agenzie.

Per applicare lo split payment, i fornitori privati dovranno emettere fattura elettronica verso la PA (secondo l’articolo 21 d.p.r 633/1972 e successivo chiarimento presente nell’articolo 2 del D.M. del 23/01/2015).

Questi saranno anche tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro vendite e corrispettivi, a indicar la dicitura “scissione dei pagamenti e a non computare l’IVA a debito sulle fatture alla PA.

Si dovrà quindi procedere in tre step:

  1. creazione della fattura in formato XML;
  2. firma digitale della stessa tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio;
  3. invio verso la PA tramite SdI (Sistema di Interscambio)

Tutte le fatture non conformi al nuovo standard di fattura elettronica non saranno più accettate ne liquidate.

E’ possibile reperire tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica, QUI

Con il meccanismo dello split payment, i fornitori delle PA accumuleranno credito IVA dovuto agli acquisti effettuati per erogare i beni/prestare i servizi alla PA. Per tali operazioni è possibile detrarre l’IVA e rientrano quindi nel calcolo relativo ai rimborsi IVA.

 

Sono poi previste sanzioni amministrative se una fattura elettronica viene emessa non correttamente, ad esempio nel caso in cui manchi la dicitura “scissione dei pagamenti”. Sono altresì previste sanzioni per l’ente pubblico nel caso di omesso o ritardato pagamento dell’IVA (art 13 del D.L. 471/1997).

 

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